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Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UNIONE ASTROFILI TESINO E VALSUGANA”

Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 15/04/2023

Indice

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione-sede-durata

  1. L’Associazione non riconosciuta denominata “Unione Astrofili Tesino e Valsugana”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Castello Tesino all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Castello Tesino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, con particolare riguardo alla zona del Lagorai.
  4. L’Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall’articolo 26 del presente statuto e dal Codice civile.

Art. 1-bis – Utilizzo dell’acronimo “APS”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Unione Astrofili Tesino e Valsugana APS”.
  2. A decorrere dell’eventuale cancellazione dal Runts, l’acronimo “APS” dovrà essere eliminato nella denominazione sociale. Dal momento della cancellazione dal Runts, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Unione Astrofili Tesino e Valsugana”.

Art. 2 – Attività di interesse generale

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell’art. 5 del CTS lett. d), g), h), i), k), come di seguito elencate e specificate:
    • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • g) formazione universitaria e post-universitaria;
    • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, c. 1 del Codice del Terzo settore;
    • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  3. L’Associazione potrà altresì svolgere:
    • attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
    • attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente statuto, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 117/2017. 
  4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione potrà:
    • associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
    • collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
    • collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art. 3 – Finalità e attività

  1. L’Associazione ha per scopo quello di riunire quanti si interessano di astronomia e di scienze affini e si prefigge di promuovere lo studio, la divulgazione e l’approfondimento sperimentale di queste scienze, attraverso l’istruzione e la formazione culturale e scientifica, nonché la valorizzazione della natura e dell’ambiente con particolare riferimento all’astronomia. Essa persegue in particolare le seguenti finalità:
    • a) promuovere, pubblicare, illustrare studi relativi all’astronomia o scienze affini;
    • b) creare luoghi di confronto per coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica;
    • c) svolgere e sostenere ricerche e studi su indicazione o proposte degli associati, dei cittadini e degli astronomi;
    • d) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale e scientifico con particolare attenzione alla formazione e all’educazione dei giovani;
    • e) valorizzare il rapporto tra la scuola ed altri soggetti sul territorio che si propongono i medesimi fini dell’associazione;
    • f) compiere qualsiasi attività che possa essere utile al perseguimento degli scopi sociali;
    • g) favorire la partecipazione alle attività sociali.
  2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    • a) promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riguardo all’ambito astronomico, anche in collaborazione con altri enti;
    • b) promuovere e organizzare attività didattico-divulgative dedicate all’ambito astronomico rivolte a diversi target ed età (laboratori per le scuole, conferenze, corsi di formazione, etc.);
    • c) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché pubblicazioni e materiale multimediale;
    • d) organizzare visite presso le strutture che ha in gestione allo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza in materia astronomica;
    • e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 5 – Associati

  1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    • b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    • c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.”
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.
  3. Gli associati hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali, rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    • a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    • b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale o dalla delibera di ammissione in caso di nuovo socio. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    • a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    • c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 11 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • a) l’Assemblea dei soci;
    • b) il Consiglio Direttivo;
    • c) il Presidente.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato, tranne per le assemblee straordinarie per cui sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
    • a) su richiesta motivata di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
    • b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
  4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione.
  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    • a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
    • b) esaminare e approvare il bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    • c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    • d) eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
    • e) stabilire l’ammontare della quota sociale annua;
    • f) approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
    • g) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    • a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    • b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, salvo eventuali deleghe.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 6 (sei), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
  3. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
  4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
  2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, salvo nei casi di urgenza in cui potrà essere ridotta a 3 (tre) giorni, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
  3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano individuato tra i presenti.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.
  6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    • a) deliberare la convocazione dell’Assemblea e curarne l’esecuzione delle delibere;
    • b) redigere il bilancio di esercizio, la relazione dell’attività e l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • c) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
    • d) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    • e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • f) proporre all’Assemblea l’ammontare dell’eventuale quota associativa annuale;
    • g) ripartire fra i suoi membri eventuali compiti specifici;
    • h) curare la regolare amministrazione del patrimonio dell’Associazione e l’archivio degli atti amministrativi;
    • i) svolgere mansioni documentative e di coordinamento sulle attività dei soci, siano esse didattiche, divulgative o scientifiche;
    • j) promuovere scambi tra i soci e tra questi e altri studiosi o associazioni consimili;
    • k) divulgare suggerimenti e proposte di studi e di lavori che siano pervenute dai soci o da fonti qualificate;
    • l) esaminare ed esprimere giudizio vincolante sui lavori didattici, divulgativi e di ricerca proposti per la pubblicazione a nome dell’Associazione;
    • m) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    • n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni ed in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  3. Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell’Associazione, nonché la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.
  4. Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
  5. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
  6. In relazione all’entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione, possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all’Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l’eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di consigliere si perde per:
    • a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    • c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.
  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    • a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    • b) curare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
    • c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    • d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
    • a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    • c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.
  2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

Titolo V – I libri sociali

Art. 22 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    • a) il libro degli associati;
    • b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    • c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 23 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 25 – Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. A decorrere dall’avvenuta istituzione del RUNTS, il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS, salvo perdita della qualifica di APS.
  4. Oltre al bilancio l’Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5×1000.

Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.